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ECO BONUS, COSA POSSO FARE CON IL CREDITO?

Circolare dello Studio.

Il Decreto Rilancio, come ormai risaputo, ha introdotto all’articolo 119 del medesimo il cd. Superbonus del 110 per cento in merito alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Interessanti novità sono state introdotte anche con riferimento alle modalità per potere fruire della detrazione, l’Agenzia delle entrate è intervenuta  con la recente circolare N. 24/E dell’8 agosto 2020.

Modalità alternative per fruire della detrazione – l’articolo 121 del Decreto Rilancio, consente ai soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le specifiche spese individuate dalla norma, la facoltà di optare alternativamente: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”); la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Lo sconto in fattura: Nel caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura il fornitore potrà recuperare il contributo anticipato al suo cliente attraverso un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante al medesimo, con facoltà di cedere successivamente tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il credito sarà in ogni caso commisurato all’importo dello sconto concesso dal fornitore in fattura ma calcolato su base 110. Ecco con un esempio: Ipotizziamo che il contribuente sostenga una spesa pari a 20.000 euro per uno degli interventi che danno diritto al c.d. bonus 110. In questo caso al contribuente spetterà una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro), per cui se ipotizziamo che il fornire conceda al suo cliente uno sconto in fattura per l’intero importo dell’intervento eseguito a suo favore (pari a 20.000 euro), il fornitore in parola maturerà un credito d’imposta pari a 22.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore decida di applicare solo uno sconto “parziale” al cliente, il credito d’imposta dovrà essere calcolato sull’importo dello sconto applicato. In questo caso, dunque, se ipotizziamo che a fronte di una spesa di 20.000 euro, il fornitore applichi uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro (110 per cento di 10.000 euro). Il contribuente potrà, invece, far valere in dichiarazione l’importo residuo della detrazione non ceduta al fornitore pari in questo caso a 11.000 euro (110 per cento di 10.000 euro rimasti a suo carico) o in alternativa potrà optare per la cessione del medesimo importo ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito – Il contribuente può altresì optare per la cessione della detrazione spettante, sotto forma di credito d’imposta, ad altri soggetti e in particolare in favore: – dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
– di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); – di istituti di credito e intermediari finanziari. Il credito d’imposta potrà essere fruito da tali soggetti, mediante modello F24, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione da parte del contribuente quindi cinque quote annuali di pari importo. ATTENZIONE: La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Lo STUDIO CHIMENTO, avvalendosi della collaborazione di esperti tecnici, offre il servizio di consulenza e gestione delle pratiche. Fissa un appuntamento chiamando al: 3287421380.