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Al via le domande per il congedo Covid per sospensione della didattica in presenza.

Circolare dello Studio.

È disponibile la procedura per la presentazione delle domande di Congedo COVID-19 – di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, come modificato dall’articolo 22 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori 1) – per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti. La ha reso noto l’Inps con il Messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, facendo seguito a quanto già comunicato con la Circolare n. 132/2020. – di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, come modificato dall’articolo 22 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori 1) – per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti. La ha reso noto l’Inps con il Messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, facendo seguito a quanto già comunicato con la Circolare n. 132/2020.

A riguardo giova ricordare – come già illustrato dall’Inps nella Circolare n. 132/2020 richiamata in premessa – che la legge n. 126/2020, di conversione del decreto Agosto, ha abrogato il D.L. n. 111/2020 e ha introdotto l’articolo 21-bis nel D.L. n. 104/2020, che, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica. In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare tale congedo, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico. Sennonché, l’articolo 22 del decreto Ristori 1 (D.L. n. 137/2020) ha modificato il citato articolo 21-bis, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il decreto Ristori, inoltre, ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui al citato articolo 21-bis prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. In tal caso, per poter fruire del congedo è necessario che la suddetta sospensione sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Ed è proprio a tale ultima ipotesi che si riferisce la procedura per la presentazione della domanda di cui al messaggio in commento, in cui viene specificato che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.

Presso lo Studio Chimento, sarà possibile presentare le domande.

 

Fonte: FiscalFocus – Autore: Salvatore Cortese