COME CAMBIA LA DESTINAZIONE DEL TFR DAL 1 LUGLIO 2026

Circolare dello Studio.

Con la legge bilancio 2026 (legge n. 199/2025 art. 1 commi 195 e seguenti) sono state previste delle novità in materia di previdenza complementare. Nel dettaglio è stato riformulato l’iscrizione automatica in modalità tacita dei lavoratori del settore privato di prima assunzione dal 1° luglio 2026, introducendo l’adesione automatica con destinazione del TFR e dei contributi sia del datore di lavoro sia del lavoratore salvo recesso.

L’adesione automatica non si applica ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e non produce effetti se prima della scadenza di detto periodo il rapporto di lavoro cessi. Restano invece disciplinate dal regime previgente le adesioni dei lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 che non abbiano espresso alcuna volontà nel primo semestre dall’assunzione. Per tali lavoratori, il TFR continuerà a essere destinato al comparto garantito in essere secondo le regole precedenti.

La nuova disciplina non riguarda, inoltre, i lavoratori che hanno già un rapporto di lavoro dipendente e che, dopo il 30 giugno 2026, non attivano un nuovo rapporto di lavoro. Per questi soggetti non è previsto uno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro in merito alle novità sopravvenute.

Sono inoltre esclusi dall’ambito applicativo:

  • lavoratori domestici, espressamente esclusi dalla disciplina dell’adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione;
  • lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

NEL CONCRETO …

Nuove assunzioni a partire dal 1 luglio 2026:

Il datore di lavoro deve fornire al neo assunto un’informativa dettagliata relativa agli accordi collettivi applicabili in materia, al meccanismo di adesione automatica, alla forma pensionistica di destinazione, alle diverse scelte disponibili. Per “lavoratori di prima assunzione” si intendono i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti. In presenza di tale condizione, il lavoratore è considerato aderente alla previdenza complementare già dal momento dell’assunzione.

La conseguenza principale riguarda il TFR maturando. Il datore di lavoro deve considerare che il TFR del lavoratore è destinato, per effetto della legge, a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore eserciti la facoltà di rinuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione.

Nel termine di 60 giorni il lavoratore può:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile;
  • destinare alla forma pensionistica di riferimento solo una percentuale del TFR maturando, se tale possibilità è prevista dagli accordi applicabili.

Il silenzio del lavoratore, decorso il termine di 60 giorni, conferma l’adesione automatica già prodottasi al momento dell’assunzione.

Lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dal 1 luglio 2026

L’’adesione automatica si applica anche ai lavoratori che abbiano già avuto contratti di lavoro dipendente precedenti il 1° luglio, ma che successivamente al 30 giugno 2026 attivino un nuovo rapporto di lavoro subordinato e che risultino aver già aderito a una forma di previdenza complementare, se gli stessi non vi rinunciano entro il termine di 60 giorni.

L’adesione automatica non opera se il lavoratore è già iscritto a una forma di previdenza complementare ma senza la devoluzione del TFR.

Il datore di lavoro deve:

  • fornire al lavoratore un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e sul funzionamento dell’adesione automatica;
  • acquisire la dichiarazione sul fatto che lo stesso risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con la destinazione in tutto o in parte del TFR;
  • informare il lavoratore che ha in essere un’adesione a una forma di previdenza complementare con versamento del TFR della possibilità di indicare entro 60 giorni dalla nuova assunzione a quale forma di previdenza complementare destinare il TFR maturando, precisando che in caso di silenzio si applicherà l’adesione automatica.

Se, invece, il lavoratore dichiara di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con il versamento del TFR, il nuovo datore di lavoro dovrà gestirlo in base all’articolo 2120 c.c. e destinarlo al Fondo di Tesoreria se ne sussistono le condizioni. La COVIP precisa, inoltre, che l’adesione automatica riguarda solo coloro che dichiarano al momento dell’assunzione di avere in essere una posizione presso una forma di previdenza complementare, pertanto, chi ha riscattato totalmente una precedente posizione non è interessato dall’adesione automatica. 

Viceversa, l’adesione automatica si applica se il cambiamento del rapporto di lavoro determina la perdita dei requisiti di partecipazione ma il lavoratore non ha riscattato integralmente la posizione maturata.

In assenza di accordi o contratti collettivi applicabili, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata nel fondo COMETA.

ATTENZIONE: In tale ipotesi, l’adesione automatica comporta la destinazione dell’intero TFR a COMETA. Non sono invece dovute contribuzioni a carico del datore di lavoro o del lavoratore, poiché manca un accordo collettivo di riferimento che disciplini la contribuzione.

Rinuncia all’adesione automatica

Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dalla data di assunzione.

La rinuncia è qualificata come atto unilaterale recettizio. La volontà del lavoratore deve quindi essere comunicata al datore di lavoro.

La rinuncia ha efficacia retroattiva dalla data dell’adesione automatica. In termini operativi, la rinuncia estingue gli effetti dell’adesione automatica sin dal momento dell’assunzione.

La facoltà di rinuncia conferma il principio di volontarietà della previdenza complementare. Il silenzio del lavoratore, decorso il termine di 60 giorni, costituisce una manifestazione implicita di conferma dell’adesione automatica già avvenuta per legge.

La rinuncia può essere collegata a due diverse scelte:

  • destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del codice civile ad esempio “IN AZIENDA”.

Nel primo caso, il lavoratore effettua un’adesione esplicita a una diversa forma pensionistica. La forma scelta riceve il TFR maturato dalla data di assunzione.

Nel secondo caso, il TFR maturando resta fuori dalla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con eventuale destinazione al Fondo di Tesoreria INPS se ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

In conclusione, all’instaurazione del rapporto di lavoro, sarò fondamentale consegnare e farsi consegnare l’informativa che lo Studio nei prossimi giorni trasmetterà a tutti i clienti. Il consigli è di far firmare la stessa a tutti i dipendenti presenti in azienda. In tal modo l’intera gestione risulterà ordinata e chiara in quanto, non si tratta di un semplice adempimento formale, ma di una novità con un impatto concreto sulla gestione amministrativa del personale. L’eventuale “mancata scelta” del dipendente farà scattare automatismi immediati sulla previdenza complementare.

Per qualsiasi chiarimento contattare lo Studio.