Circolare dello Studio.
Con la presente circolare, si vuole illustrare lo sgravio contributivo previsto nelle ipotesi di stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato pensato con lo scopo di rafforzare l’occupazione giovanile stabile.
Lo sgravio consiste nll’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
DATORI AMMESSI
L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
A QUALI LAVORATORI SPETTA E PER QUALI RAPPORTI
L’esonero contributivo spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
La misura, come precisato in premessa, riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro per il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione, per espressa previsione normativa, del personale con qualifica dirigenziale. Spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
La misura, pertanto, non spetta in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Inoltre, affinché le trasformazioni possano essere incentivate, le stesse devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026. Non sono, conseguentemente, incentivabili le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato originariamente instaurati a decorrere dal 1° maggio 2026.
Le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo in argomento, devono rispettare le seguenti condizioni:
1) devono essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
2) devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
a) con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
b) con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata superiore a dodici mesi. L’esonero spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale.
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